Con il Decreto Sottoprodotti si aprono importanti scenari per le aziende, che possono ottenere grandi vantaggi economici e gestionali dalla corretta gestione dei sottoprodotti in luogo delle materie prime.

In vigore dal 2 marzo 2017, il decreto del Ministro dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 dal titolo “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”, intende favorire ed agevolare l’utilizzo dei residui di produzione come sottoprodotti.

Cosa sono i sottoprodotti?

I Sottoprodotti sono scarti e residui che possono essere gestiti come dei Prodotti, senza passare dal regime dei Rifiuti. In base all’ art. 184-bis del Testo Unico Ambientale devono osservare tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.
  2. b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
  3. c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
  4. d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Se manca anche uno solo dei requisiti, lo scarto di produzione deve essere assoggettato alla disciplina dei rifiuti, pena il rischio di pesanti sanzioni. Il Decreto Sottoprodotti è importante perché specifica e chiarisce come dimostrare il rispetto delle suddette condizioni, risolvendo così i problemi applicativi di possibili interpretazioni errate.

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Quali sono le principali novità del Decreto Sottoprodotti?

  • Verrà istituito un apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti in cui potranno iscriversi il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto (Art. 4 c. 3)
  • La “certezza del riutilizzo” può essere provata tramite l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori. In mancanza dei contratti sopraccitati, il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi dei residui potranno essere dimostrati mediante la predisposizione di una “scheda tecnica” contenente le informazioni di cui all’All. 2, numerata, vidimata e gestita con la modalità dei registri IVA. (art. 5)
  • E’ elencato che cosa sia la normale pratica industriale e che cosa non lo sia (art. 6)
  • E’ previsto l’onere a carico delle Camere di Commercio di istituire una piattaforma di scambio tra domanda e offerta (art. 10)

Allegati ed esclusioni

Al Provvedimento sono allegati due documenti:

  • Il primo concerne le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse e quelle residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione.
  • Il secondo, con riferimento all’articolo 5 (Certezza dell’utilizzo) e 7 (Requisiti d’impiego e di qualità ambientale) contiene istruzioni sulla scheda tecnica e sulla dichiarazione di conformità che devono contenere le informazioni ivi elencate.

Nel DM 264/2016 non rientrano i materiali di scavo (disciplinati dal D.M. 10.08.2012: Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) e i materiali di digestato.

In conclusione il D.M. 264 è sicuramente uno strumento importante che chiarisce criteri indicativi ma comunque non vincolanti (come precisato dalla nota n. 3084 del Ministero dell’Ambiente del 3 Marzo), utili ad agevolare il riutilizzo dei sottoprodotti (uno dei pilastri del nuovo paradigma dell’Economia Circolare).

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Qui il link al Decreto:


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